Juventus-NFT, 1 a 0, su calcio di rigore

NFT non è una nuova squadra, italiana o europea, quanto i c.d. NON-FUNGIBLE TOKEN.
Secondo una corretta definizione (vds. EUIPO Draft Guidelines 2023 edition su https://euipo.europa.eu/ohimporta/nl/draft-guidelines-2023) gli NFT sono “certificati digitali unici, registrati in una blockchain, utilizzati come mezzo per registrare la proprietà di un oggetto, come un’opera d’arte digitale o un oggetto da collezione”.
E qui la Juventus ha vinto nelle aule del Tribunale di Roma in seguito ad un ricorso cautelare ed ha ottenuto un’ordinanza inibitoria alla creazione e commercializzazione di NFT in violazione di marchi registrati contro una società che vendeva NFT associati a figurine dei calciatori digitali nei quali erano riprodotti i predetti calciatori con la maglia della squadra, sulla quale era ben visibile il marchio della squadra di calcio.
La decisione del Tribunale di Roma è (forse) la prima anche in Europa (vi sono precedenti in Turchia e a Singapore) ed anticipa altre sentenze attese negli Stati Uniti (casi Hermes/Mason Rothschild e Nike/Stock X).
I singoli dicta della decisione sono veramente interessanti e varranno quale precedente:
1) Il marchio Juve è notorio e la pubblicazione in classe 9 comprende anche gli NFT (nella legge marchi la tutela opera qualora il marchio sia iscritto in quella classe ed ogni classe corrisponde ad una ipotesi ben specifica);
2) Gli NFT sono “beni” destinati alla vendita commerciale e tale commercializzazione necessita di una autorizzazione da parte del titolare del marchio, qualora lo contengano;
3) Distingue tra NFT e contenuto dell’NFT: in sintesi, il certificato digitale potrebbe anche esser legittimo se attestante la proprietà del bene digitale soprastante ma potrebbe anche non esser tutto questo; potrebbe (come nel caso di specie sanzionato) essere una contraffazione, intesa come riproduzione e commercializzazione non autorizzata.
A titolo di esemplificazione, acquistare una maglietta digitale della Juventus legittimamente venduta e avere il certificato di proprietà (NFT) sarebbe legittimo e così poi rivendere anche il solo NFT; ma non sarebbe legittimo se la maglietta fosse contraffatta in violazione della legge marchi.

Avv. Massimo Stefanutti
Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale
© riproduzione riservata

Carrello
Torna in alto