Le fake sentenze

Il genio italico mi sorprende sempre ma il mio “stupor mundi”, alcune volte, mi fa veramente arrabbiare, soprattutto quando si tratta di sentenze in materia di fotografia.
Questa volta è la Corte d’Appello di Milano che, con una sentenza del maggio 2022 (n. 1445) afferma la possibilità di riprodurre di una fotografia quale “esempio” di tante altre esistenti, in relazione ad un evento di attualità.
Più precisamente, l’appellante aveva riprodotto una fotografia in un articolo dedicato alla “fake news” e tale immagine era stata utilizzata quale esempio di altre fotografie simili che circolavano in rete e che erano spacciate come vere, quando erano dei falsi.
La Corte si basa sull’art.65, secondo comma, Legge sul Diritto di autore che dice:
“La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.””
La lettura (anche da inesperti) della norma conduce a esiti assolutamente differenti, tenendo anche presente che si tratta di una eccezione al diritto di autore e, in quanto tale, non suscettibile di una interpretazione analogica.
I presupposti sono:
a) L’avvenimento di attualità: e qui il concetto deve ben delimitato nel senso che l’avvenimento di attualità è qualcosa che accade, qui ed ora, e non tanto un tema generale del mondo reale; e dev’essere anche un fatto preciso e circonstanziato nel tempo. Le “fake news” esistono da quando esiste il mondo!
b) Le opere protette devono esser utilizzate in occasione dell’avvenimento: a titolo di esempio, il reporter che documenta l’inaugurazione di una mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin (senza dubbio produttore di opere fotografiche protette) potrà riprendere le fotografie esposte e inviarle al giornale per la pubblicazione o la comunicazione in rete, in collegamento con l’evento, senza dover chiedere al fotografo una specifica autorizzazione;
c) L’utilizzo delle riproduzioni delle opere protette deve esser finalizzato al diritto di cronaca (informare sull’evento) e nei limiti dello scopo informativo (e non anche per scopi culturali, didattici, sociali, ecc.).
Pertanto, una bella scivolata giuridica, con la speranza che non diventi una linea giurisprudenziale seguita da altri giudici.
Già le norme in materia di fotografia sono obsolete, imprecise ed inattuali, se ci si mettono anche i Giudici con interpretazioni al di là di ogni logica, il povero fotografo (che lavora per vivere e pagarsi le bollette) non ha più scampo.
Avv. Massimo Stefanutti
Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale
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