NFT, una nuova frontiera per la “certezza del diritto” nell’arte?


Negli ultimi mesi, sull’onda della celebrità delle valute virtuali, sono state sviluppate iniziative informatiche che vanno a toccare i campi più disparati.

Grazie al perfezionamento della tecnologia informatica basata sulla blockchain (in poche parole, un sistema di computer collegati tra loro che, formando una rete di connessioni, possono creare oggetti informatici non modificabili dopo la loro creazione se non con il consenso di tutti i partecipanti alla catena) alcuni soggetti hanno ben pensato di applicare questi concetto ( e il loro risultato ) anche al campo dell’arte.

Così è stato creato un nuovo tipo di  token non fungibile (non fungibile-token o NFT) che non è altro che una particolare categoria di token crittografico che rappresenta qualcosa di unico e non sostituibile.

E questo token viene poi, nel suo primo campo di applicazione, collegato ad un’opera d’arte (sia fisica che digitale).

E quale sia il ruolo e la sua efficacia nel campo dell’arte, dipende da chi lo sua: infatti il contenuto di questo token immodificabile, può esser il più vario.

Può contenere informazioni sul suo autore, sul prezzo, sulla provenienza, sulle precedenti vendite, sui diritti d’autore trasferiti, ecc.

Può esser, anche, in grado di dare una prova (certa e incontestabile) dell’autore dell’opera, risolvendo alla radice ogni problema sull’autenticità.

Un NFT può essere, quindi, una sorta di certificato dell’autenticità dell’opera, sia essa un video, un file di testo, un file musicale, una fotografia, il tutto digitale. 

Non è l’opera in sé (che resta confinata in un computer) ma un attestato crittografico, unico, non riproducibile, agganciato ad una “blockchain” e dotato di un unico (ed irreperibile) codice hash.

E tale certificato viene venduto e trasferito e con esso i diritti sull’opera d’arte (che potrebbe anche mai entrare nella disponibilità materiale del proprietario).

In fondo (ma non solo…) è la versione crittografica e digitale del vetusto certificato di autenticità che supporta la circolazione delle opere fisiche, nel mercato.

Ma, a differenza di questo, ha delle caratteristiche positive di non corruttibilità ma anche le vecchie caratteristiche negative del certificato di autenticità: la esistenza (anzi la sua validità) è fondata sulla fiducia tra l’artista e il fruitore relativamente all’unicità dell’opera (rectius: alla circolazione di un’opera unica e non di un multiplo).

Ma c’è anche un aspetto più interessante e, credo, che questo sarà il futuro di questo token. Esattamente la coincidenza tra il token e l’opera d’arte sarebbe a dire che il token è la medesima opera d’arte.

La foto, il video, ecc. vengono creati come token ed immessi sul mercato come token.

Il token, allora, contiene l’opera e tutte le informazioni inerenti: tali informazioni (come l’opera) saranno certe (qui certezza vuol dire originarietà, non verità delle informazioni medesime) all’infinito, fino a che non vengano modificate (o implementate) all’interno della blockchain.

Provate a pensare al designer che disegna un nuovo vestito e inserisce il modello all’interno della blockchain, bloccandolo per sempre, rendendolo certo, sia come autore che come data di creazione.

Per qualche bell’esempio: www.morucchio.com.

Da qui, il futuro è già dietro le nostre spalle!

Avv. Massimo Stefanutti

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