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PUBBLICARE SU TIK TOK IL VIDEO DELLA FIGLIA/O MINORE? È VIETATO SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE!

Immagine di Sergio Del Pero Per gentile concessione del Circolo Fotografico La Gondola di Venezia

Sei un genitore di un figlio minore di 14 anni e intendi pubblicare foto o video sui social network dei tuoi figli?

Attenzione! Non lo puoi fare senza il consenso anche dell’altro genitore. 

E’ quanto è stato stabilito dal Tribunale di Trani nell’ordinanza 30 agosto 2021, che ha accolto il ricorso d’urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre (dalla quale era legalmente separato) per rimuovere le immagini e le informazioni relative alla figlia pubblicate su TikTok, piattaforma molto amata dai ragazzi, vietando, anche per il futuro, la diffusione di video ed immagini senza il consenso del padre e condannando la madre, al pagamento di una somma di denaro – a favore della figlia – per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza successiva.

Avv. Massimo Stefanutti


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HAI UN COMPUTER AZIENDALE? UTILIZZI LA RETE INFORMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DAL TUO DATORE DI LAVORO? NON UTILIZZARLI PER RAGIONI PERSONALI. ECCO PERCHÈ.

Immagine di Gerard Altman - news computer aziendale

Segnaliamo ai nostri iscritti, ed alleghiamo per chi fosse interessato, la sentenza del Tribunale di Venezia del 6 agosto 2021 n. 494 con la quale i giudici della città lagunare, hanno confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un’azienda veneta, il quale, collegandosi ripetutamente per ragioni personali a siti di viaggio, pornografici, di incontri per adulti ecc. durante l’orario di lavoro e senza essere autorizzato, ha causato danni al sistema informatico aziendale. L’azienda, infatti, subì un grave attacco informatico con appropriazione di dati da parte di ignoti hackers costringendola a pagare un riscatto per il recupero dei dati.

La sentenza non affronta la problematica degli ulteriori rischi cui potrebbe incorrere un dipendente in casi simili a quello segnalato, ovvero vedersi imputare una richiesta di risarcimento di danno da parte dell’azienda per la violazione dell’obbligo di diligenza previsto dall’art. 2104 c.c., danni che, come nel caso segnalato, potrebbero essere anche di rilevante entità. 

L’adozione del GDPR sia nel contesto pubblico che privato prevede infatti una serie di misure tecniche atte proprio a proteggere il Sistema Informativo Aziendale e tutte le informazioni in esso contenute.

Al fine di permettere ciò sono pertanto previsti ed implementati dei criteri di configurazione dei dispositivi utilizzati in azienda con delle specifiche policy di sicurezza.

Non necessariamente queste prevedono il blocco o la sospensione di un “processo” (inteso come aspetto di esecuzione di codice informatico), ma possono monitorare ed in caso di anomalie permettere successivamente il recupero delle informazioni tecniche necessarie per la ricostruzione “dell’incidente informatico”.

Tutti gli elementi atti a dimostrare e provare la responsabilità da parte dell’utente per un utilizzo errato dello strumento aziendale vengono gestiti tramite procedure di analisi forense.

Avv. Massimo Stefanutti

Dott. Jacopo Lazzari


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